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B_NORM  
view post Posted on 19/5/2004, 19:12 by: TheKid     +1   -1Reply
Dunque, apro questo topic per discutere sul Decreto Legge "Urbani". Per chi non sapesse cosa sia, si legga fino in fondo quello che ho da dire.

Allora, innanzitutto possiamo smetterla di chiamarlo Decreto Legge. Ieri 18 aprile 2004 il Senato lo ha approvato in via definitiva, per cui ora è legge Urbani a tutti gli effetti. Questa legge, di per sè, non è del tutto malvagia, anzi! In alcuni dei suoi punti parla dell'abbassamento del contributo per la partecipazione dei soci privati alle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, tanto per fare un esempio. Ma trascuriamo questi aspetti per concentrarci sull'articolo 1, quello che interessa veramente gli utenti di Internet. Cosa cambia, in sintesi, per me che vado su un Peer-to-Peer (sigla p2p, si chiamano così quei programmi che consentono di condividere gratuitamente i files presenti sull'hard disk. Esempi di p2p sono WinMX, Kazaa, E-mule, ecc....) a scaricarmi audio e video? Allora, la legge prevede che "l'immissione in rete di un'opera dell'ingegno deve essere accompagnata da un avviso che informi gli utenti dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa sul diritto d'autore". Questo avviso vale come il bollino argentato SIAE che compare su cd e dvd in commercio, e quindi i navigatori sul web, in questo caso, potranno scaricare per una copia privata il file contenente l'opera dell'ingegno. Chi invece scarica per uso personale un prodotto privo di tale avviso rischia sanzioni amministrative pari a 154 euro; se l'utente immette in rete per uso non personale un'opera protetta dal diritto d'autore rischia sanzioni penali e amministrative; per esempio, se io condivido un file su WinMX rischio fino a tre anni di carcere!!!! :o: Attenzione, perchè la novità sta proprio qui: si parla anche di "uso personale"! Nella prima bozza di legge, infatti, si parlava di "fini di lucro", ma questa frase è stata poi sostituita da "per trarne profitto". Che differenza c'è? Per dirla con le parole del tribunale di Torino, "il fine di lucro non può intendersi come comprendente anche il semplice risparmio di costi, ma deve limitarsi all'immediato incremento patrimoniale, che non è ravvisabile qualora la duplicazione sia avvenuta a fini personali". Le cose stanno diversamente nel caso del profitto: esso è infatti integrato dal risparmio del costo di acquisto.
Il rischio è che emerga una giurisprudenza che consideri reato l'attività di centinaia di migliaia di adolescenti, i quali utilizzano sistemi di condivisione dei file non certo per guadagnarci, e, forse, nemmeno per risparmiare: rimane infatti da dimostrare che chi scarichi opere protette, in mancanza di tale possibilità, sarebbe disposto ad acquistarle, magari al prezzo a cui esse sono attualmente vendute.
Sparisce comunque dalla legge il fatto che siano gli stessi Internet Service Provider (ISP, sono ad es. Alice, Tin.it, Virgilio,...) a vigilare sull'applicazione di questa legge (cosa impossibile da realizzarsi dal punto di vista pratico, data l'immensa mole di dati che circola su Internet). Potrà però farlo, come dice l'art. 15 della Costituzione italiana, l'autorità giudiziaria (nella fattispecie, la Guardia di Finanza).
Un altro punto molto importante introdotto dalla legge: state attenti al vostro masterizzatore! Se per disgrazia si dovesse rompere e doveste comprarne uno nuovo, vi ritroverete a pagare il 3% in più! E sapete dove va a finire questa nuova tassa? Alla SIAE! cioè la società italiana che vigila sul Copyright. Ma tutto questo non ha senso! Allora bisognerebbe mettere la stessa tassa anche su videoregistratori, stereo, fotocopiatrici... Il masterizzatore non serve solo per copiarsi i CD illegalmente! Poni il caso che io di lavoro faccio il programmatore e mi salvo i miei progetti su CD: perchè devo dare alla SIAE dei soldi su qualcosa che IO ho creato?! :huh:

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Etica&Leggi,
Tecnologia e Internet
Comments: 33 | Views: 565Last Post by: detective ryoga (26/3/2005, 10:32)
 

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